Statuto
STATUTO
Art. 1 E' costituita un'Organizzazione di Volontariato appartenente al Terzo Settore in forma di Associazione denominata "L'ORIZZONTE - Centro di Solidarietà Eporediese - ODV ETS", siglabile "L'ORIZZONTE ODV ETS".
Essa è un'organizzazione di volontariato, aconfessionale, apartitica, senza scopo di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle attività, prestate in forma personale, spontanea e gratuita dagli Associati, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale.
I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempo vigenti.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario che svolga la propria attività in modo non occasionale possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate entro il limite massimo determinato dal Comitato Esecutivo per ciascun esercizio. Ricorrendo i presupposti di legge il rimborso delle spese dei volontari può essere effettuato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
Art. 2 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha come scopo ed obiettivo l'attività nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. E' vietato lo svolgimento di attività diverse, salvo l'eventuale svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione pro tempore vigenti.
L'Associazione si propone di ideare progetti e di promuovere risposte ai bisogni delle persone prevalentemente nell'ambito del territorio in cui essa ha la sede ed opera, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - altri enti del Terzo Settore e con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda quindi la beneficenza che si può concretizzare non solo con prestazioni di denaro ma anche attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale.
L'attività potrà essere svolta attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto mediante il pagamento di utenze domestiche o la fornitura di generi e beni di primaria necessità, o comunque ritenuti di primaria utilità per il nucleo familiare o il soggetto interessato.
Potranno altresì essere effettuati interventi di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione ai nuclei con minori, anziani, disabili, attraverso l'intervento di volontari o di operatori professionali appositamente individuati.
L'Associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie per natura ed integrative di quelle istituzionali e le attività direttamente connesse alle medesime nelle previsioni e nei limiti di legge.
Al solo scopo di raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà:
promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, web;
intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
promuovere, sottoscrizioni a premi, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e bambini/e giovani.
L'Associazione può porre in essere campagne di raccolta fondi in ossequio alle disposizioni di legge e in particolare di quelle di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.
Art. 3 L’Associazione ha sede in Ivrea.
Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione e le entrate sono rappresentate da:
a) quote annuali di Associazione;
b) sovvenzioni di Enti Pubblici;
c) contributi volontari, lasciti, donazioni;
d) proventi ed altre eccedenze attive derivanti dall'attività gestionale annuale, in esse comprese eventuali rette e/o introiti derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; peraltro gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 Non è consentita neanche in modo indiretto, alcuna distribuzione o attribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominati o capitale ad associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Ente o Enti del Terzo Settore individuati dal o dai liquidatori tra gli enti aventi finalità analoghe o similari a quella dell'Associazione.
Si applicano gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 6 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che hanno raggiunto la maggior età, che ne condividono gli scopi ed intendono contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa.
Esse sono tenute al pagamento di una quota associativa annuale definita dal Comitato Esecutivo. Sull’ammissione dei nuovi Associati delibera il Comitato Esecutivo, su domanda degli interessati. I nuovi Associati all’atto dell’ammissione sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e a dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
Art. 7 Gli Associati che non avranno presentato per iscritto al Presidente le loro dimissioni entro 20 giorni dal termine di ogni anno solare saranno considerati Associati anche per l'anno successivo.
La qualità di Associato, che in nessun caso è trasmissibile, neanche a causa di morte, si perde per morosità seguita a un primo sollecito o per indegnità conseguente a un comportamento non idoneo o al mancato rispetto dello Statuto.
La morosità e l’indegnità verranno dichiarate dal Comitato Esecutivo. L’espulso per indegnità, prima di ricorrere in giudizio, può rivolgersi all’Assemblea degli Associati.
L'Associato che recede dall’Associazione non ha alcun diritto di rimborso delle quote versate, né alcun diritto sulle eventuali scorte e riserve di qualsiasi genere dell’Associazione.
Art. 8 La qualità di Associato comporta l’obbligo dell’osservanza del presente Statuto e quello di uniformarsi alle deliberazioni degli organi sociali.
Gli Associati hanno tutti diritto di partecipare alle attività sociali, di essere eletti alle cariche sociali e di partecipare, con voto singolo, alle deliberazioni assembleari.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 9 Gli organi dell’Associazione sono:
l'Assemblea degli Associati;
il Comitato Esecutivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Revisore (se nominato).
Tutte le cariche durano tre anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. I membri possono essere rieletti.
Art. 10 L’Assemblea è costituita dagli Associati. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea viene convocata ogni anno, entro la fine del mese di aprile per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Può essere convocata entro la fine mese di novembre per l'eventuale discussione e approvazione del bilancio preventivo per il nuovo anno ove il Comitato Esecutivo lo predisponga per l'approvazione da parte degli Associati.
L’Associazione si riunisce per iniziativa del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o anche su richiesta di almeno un quinto degli Associati.
La convocazione viene fatta almeno 10·giorni prima del giorno fissato per I’adunanza, mediante lettera semplice contenente l’ordine del giorno e le indicazioni del giorno, luogo e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minimo di 3 giorni.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
Per le modifiche dello Statuto occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e le delibere sono assunte con la maggioranza degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di due deleghe scritte di altri Associati.
Art. 11 L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano o da altro Associato scelto dai presenti.
Il Segretario redige il verbale della riunione.
I verbali delle riunioni assembleari sono messi a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione, così come i bilanci o i rendiconti.
Art. 12 L'Assemblea degli Associati:
nomina i membri del Comitato Esecutivo;
nomina il Revisore;
approva gli indirizzi del Comitato Esecutivo;
approva i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi;
delibera sulla perdita della qualità di Associato a norma dell'art.7;
approva le modifiche da apportare allo Statuto e delibera relativamente allo scioglimento dell’Associazione.
Art. 13 Il Comitato Esecutivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Il Comitato è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea degli Associati e fra gli Associati stessi. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti l'intero Comitato si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art. 14 Il Comitato Esecutivo:
nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente; nomina altresì tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione; le cariche di questi ultimi due possono essere cumulate nella stessa persona;
delibera sull'ammissione degli Associati in base all'art. 6;
definisce ed attua il programma dell’Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'Associazione in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
amministra l'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’Associazione secondo le norme di legge e dello Statuto;
propone all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
provvede, mediante cooptazione, alla sostituzione, nel più breve tempo possibile, del membro del Comitato Esecutivo che venisse a mancare; il cooptato dura in carica fino alla scadenza degli altri membri;
predispone il bilancio consuntivo;
predispone, eventualmente, il bilancio preventivo;
tiene con le modalità di legge, oltre ai libri contabili, i seguenti libri sociali:
libro degli Associati;
libro verbali Assemblee;
libro verbali Comitato Esecutivo;
svolge ogni altra attività rimessagli dall'Assemblea nel rispetto dello Statuto e decide in merito alla gestione dell'Associazione.
Art. 15 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con lettera semplice almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo il giorno e l’ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche solo telefonicamente o verbalmente.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di persona della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 16 Il Presidente dell'Associazione:
è eletto dal Comitato Esecutivo;
convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie degli Associati e le riunioni del Comitato Esecutivo;
rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e ha la firma sociale;
è responsabile con il Comitato Esecutivo del raggiungimento degli scopi statutari e dei programmi stabiliti dall'Assemblea;
ha i poteri esecutivi per lo svolgimento degli atti di gestione ordinaria nell'ambito di quanto stabilito dal Comitato Esecutivo;
può rilasciare quietanze ed effettuare pagamenti, anche operando, con poteri di firma, sui conti bancari.
In caso di assenza o impedimento, tutti i poteri e le attività del Presidente, compresa la rappresentanza sociale, si intendono trasferiti al Vice Presidente.
Art. 17 Il Segretario ha l'incarico della gestione ordinaria della corrispondenza e della conservazione dei documenti dell'Associazione, in essi compreso il libro degli Associati, nonché della verbalizzazione delle riunioni assembleari e del Comitato Esecutivo.
Cura altresì l'invio delle comunicazioni e delle convocazioni degli Associati e del Comitato Esecutivo.
Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio e del conto economico dell'Associazione.
Art. 18 La durata dell’esercizio è quella dell’anno solare.
E' stabilito l'obbligo di redigere annualmente il bilancio che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. All'approvazione dell'Assemblea sarà sottoposto anche il bilancio preventivo, se redatto dal Comitato Esecutivo. Il bilancio dell’Associazione è redatto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per gli Enti del Terzo Settore.
Art. 19 Il Revisore
Nei casi in cui la nomina di un organo di controllo sia obbligatoria per legge ovvero, anche in difetto di obbligo legale, nel caso in cui l'Assemblea ritenga di provvedervi, viene nominato un Revisore elettro tra gli iscritti nell'apposito Registro.
Il Revisore dura in carica per tre esercizi ed il suo compensi viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del mandato. Il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandato.
Il Revisore, se nominato, esercita le funzioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20 In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione per qualsiasi causa l'Assemblea provvederà alla nomina di un Liquidatore Unico o di un Collegio di Liquidatori, composto da tre membri determinandone i poteri. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata a norma del precedente articolo 5.
Art. 21 Per quanto non contemplato in questo Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.
